Art. 32 · LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Art. 32

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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