Art. 30 · LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Art. 30

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvedere per 19 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per la parte rimanente con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014#art-30