Art. 29
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 4 ago 1965
I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.
A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.
Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge.
Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014#art-29