Art. 2 · LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Art. 2

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
A decorrere dal 1 luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda: a) l'accasermamento dei vigili del fuoco; b) gli Uffici di leva; c) gli Archivi di Stato.
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