Art. 13 · LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Art. 13

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1 gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso. Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.
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