Art. 12 · LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Art. 12

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.
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