Art. 11
LEGGE 10 settembre 1960, n. 962
In vigore dal 13 set 1960
L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:
"I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-09-10;962#art-11