Art. 19 · LEGGE 11 agosto 1960, n. 933

Art. 19

LEGGE 11 agosto 1960, n. 933

In vigore dal 8 feb 1972
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1240 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 11 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - SEGNI SCELBA - GONELLA - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - ANDREOTTI - BOSCO - ZACCAGNINI - RUMOR - SPATARO - SPALLINO - SULLO - MARTINELLI - JERVOLINO - BO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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