Art. 14 · LEGGE 11 agosto 1960, n. 933

Art. 14

LEGGE 11 agosto 1960, n. 933

In vigore dal 21 set 1960
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare è parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello Stato.
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