Art. 12
LEGGE 11 agosto 1960, n. 933
In vigore dal 21 set 1960
Su richiesta del Presidente del C.N.E.N. il Ministro per l'industria e il commercio dichiara, con suo decreto, di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 1359, e successive modificazioni, le opere necessarie per la esecuzione dei compiti del C.N.E.N.
Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarare urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.
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