Art. 4
LEGGE 28 luglio 1960, n. 778
In vigore dal 24 ago 1960
Gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell' della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente , debbono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i centralini già installati alla data stessa.
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