Art. 7 · LEGGE 28 luglio 1960, n. 777

Art. 7

LEGGE 28 luglio 1960, n. 777

In vigore dal 10 ago 1960
Al primo comma dell' del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole "distretto di Corte di appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".
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