Art. 4 · LEGGE 28 luglio 1960, n. 777

Art. 4

LEGGE 28 luglio 1960, n. 777

In vigore dal 10 ago 1960
Al primo comma dell'art. 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le parole "scrive il testo originale" sono aggiunte le seguenti: "o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione".
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