Art. 7 · LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Art. 7

LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

In vigore dal 13 ago 1960
Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all' saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell' della legge 25 luglio 1957, n. 595. I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti. Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.
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