Art. 22 · LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Art. 22

LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

In vigore dal 13 ago 1960
Agli effetti della, presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.
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