Art. 22
LEGGE 21 luglio 1960, n. 739
In vigore dal 13 ago 1960
Agli effetti della, presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-07-21;739#art-22