Art. 21 · LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

Art. 21

LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

In vigore dal 15 mar 1964
È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dello sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell' della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739#art-21