Art. 21
LEGGE 21 luglio 1960, n. 739
In vigore dal 15 mar 1964
È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dello sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell' della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni
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