Art. 9
LEGGE 16 luglio 1960, n. 727
In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Storico versioni
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