Art. 8 · LEGGE 16 luglio 1960, n. 727

Art. 8

LEGGE 16 luglio 1960, n. 727

In vigore dal 10 set 1972
Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra le indennità di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.
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