Art. 5
LEGGE 26 giugno 1960, n. 618
In vigore dal 21 lug 1960
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - TAVIANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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