Art. 4
LEGGE 26 giugno 1960, n. 618
In vigore dal 21 lug 1960
Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.
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