Art. 3
LEGGE 26 giugno 1960, n. 618
In vigore dal 21 lug 1960
In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente , il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito in fruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione anche agli Accordi istitutivi delle due Organizzazioni internazionali.
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