Art. 1 · LEGGE 26 giugno 1960, n. 618

Art. 1

LEGGE 26 giugno 1960, n. 618

In vigore dal 21 lug 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sarà deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo è stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.
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