Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ago 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note, conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957.
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