Convenzione
Art. XXIII
23 / 26In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXIII
L'autorità competente di ciascuno dei due Stati può emanare i
regolamenti necessari per l'esecuzione delle disposizioni della, presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xxiii