Art. XXII
Convenzione

Art. XXII

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In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXII Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate in maniera da apportare una restrizione qualunque alle esenzioni, riduzioni, deduzioni o altre forme di esoneri previsti dalla legislazione di uno dei due Stati nel calcolo dell'ammontare delle imposte percepite da questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xxii