Art. XII
Convenzione

Art. XII

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In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XII In deroga alle disposizioni dell'articolo XI della presente Convenzione, le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonché le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, compiuti o resi in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato, se: 1) la detta persona soggiorna a titolo temporaneo in questo Stato per un periodo o per periodi che non superino una durata totale di novanta giorni nel corso dell'esercizio fiscale; 2) le remunerazioni le sono corrisposte per un lavoro compiuto o per servizi personali resi in qualità di dipendente di una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, o in virtù di un contratto stipulato con una tale persona e questa persona sopporta il peso effettivo delle remunerazioni; 3) le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito tassabile nel primo Stato di una organizzazione stabile del suo datore di lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xii