Art. III
Convenzione

Art. III

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In vigore dal 6 ago 1960
Articolo III I redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi sono situati. Per l'applicazione della disposizione del presente articolo, i redditi dei beni immobili comprendono i canoni (redevances-royalties) versati in corrispettivo del diritto allo sfruttamento di miniere o cave o per ogni altra estrazione di prodotti naturali.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-iii