Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note; conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note; conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. I Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi, allo scopo di evitare l Art. II Articolo II Par. 1. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) Il termine "Paesi Ba Art. III Articolo III I redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi s Art. IV Articolo IV Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno Art. V Articolo V Se: a) una impresa di uno dei due Stati partecipa, direttamente o indirettament Art. VI Articolo VI In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i ben Art. VII Articolo VII Par. 1. I dividendi corrisposti da una società, che abbia il domicilio fiscal Art. VIII Articolo VIII Par. 1. Gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra fo Art. IX Articolo IX Par. 1. I canoni (redevances-royalties) ed altri proventi ricavati in uno dei Art. X Articolo X Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno d Art. XI Articolo XI Le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonché le remunerazioni de Art. XII Articolo XII In deroga alle disposizioni dell'articolo XI della presente Convenzione, le r Art. XIII Articolo XIII Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle aeronavi sono Art. XIV Articolo XIV Par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonché le pension Art. XV Articolo XV Par. 1. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, a membri del consig Art. XVI Articolo XVI I professori ed altri membri del personale insegnante, che abbiano il domicil Art. XVII Articolo XVII Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei Art. XVIII Articolo XVIII Con riguardo all'imposta sul patrimonio prevista all'art. I, Par. 1, lett. Art. XIX Articolo XIX Par. 1. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione: A) I P Art. XX Articolo XX Il contribuente il quale dimostri che i provvedimenti delle autorità fiscali d Art. XXI Articolo XXI I cittadini di uno dei due Stati non saranno assoggettati nell'altro Stato ad Art. XXII Articolo XXII Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate in manie Art. XXIII Articolo XXIII L'autorità competente di ciascuno dei due Stati può emanare i regolamenti n Art. XXIV Articolo XXIV Le autorità competenti dei due Stati possono intendersi per eliminare le dop Art. XXV Articolo XXV Par. 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica s Art. XXVI Articolo XXVI La presente Convenzione resterà in vigore per una durata indeterminata, ma c Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360