Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 13 set 1960
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potrà causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Ente assicuratore competente alla rappresentanza diplomatica, o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino.
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