Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957. 45 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 14 Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ognuno Art. 15 Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacità lavorativ Art. 16 Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi co Art. 17 L'infortunio subito da un cittadino di una dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca, Art. 18 Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quand Art. 19 Le prestazioni che un assicurato previsto all'art. 18 della presente Convenzione o i suoi Art. 20 Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti all'art. 18, non p Art. 21 Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a pre Art. 22 Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura, il diritto a pensione, può ri Art. 23 I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli Art. 24 Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli assegni Art. 25 Nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29 saranno determinate le modalità necessari Art. 26 I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano delle Art. 27 Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate Art. 28 Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina, lo acquisto, il mantenimento o il recup titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in Art. 2 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: in Italia: a) l'assicura Art. 3 I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle Art. 4 Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le seguenti eccezioni: a) i lavora Art. 5 Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati n Art. 6 Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per titolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 7 I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano, unita Art. 8 I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unit Art. 9 I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia, in Jugoslavia o viceversa hanno o danno dir Art. 10 Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasfe Art. 11 Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entr Art. 12 L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicura Art. 13 Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno essere stabiliti compens titolo III DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE
E FINALI
Art. 29 Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposiz Art. 30 Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per 1 della presente Art. 31 Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente Art. 32 Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad interven Art. 33 Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi Art. 34 Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano alle autorità e a Art. 35 Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicurazione sociale c Art. 36 Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della Art. 37 L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sarà determi Art. 38 La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti può ef Art. 39 Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo, tutte le Art. 40 Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, sorga controversia tra le Art. 41 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli venti assicurativi che Art. 42 Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non può opporsi la scaden Art. 43 La presente Convenzione sarà ratificata e gli stramenti di ratifica saranno scambiati appe Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360