Art. 2
LEGGE 23 febbraio 1960, n. 92
In vigore dal 20 mar 1960
Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, la iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente.
Le rappresentanze provinciali dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'opera nazionale orfani di guerra entro novanta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
La decisione del Comitato nazionale è definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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