Art. 7 · LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

Art. 7

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

In vigore dal 7 apr 1960
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonchè alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.
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