Art. 7
LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186
In vigore dal 7 apr 1960
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonchè alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-02-23;186#art-7