Art. 4 · LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

Art. 4

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

In vigore dal 7 apr 1960
I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne e affidata l'esecuzione.
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