Art. 5 · LEGGE 23 febbraio 1960, n. 132

Art. 5

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 132

In vigore dal 27 mar 1960
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, con gli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio finanziario 1959-60 di cui appresso: n. 247 (mercedi alle visitatrici doganali e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione) e n. 248 (paglie ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'ultimo comma dell' della legge 26 febbraio 1952, n. 67). Ruolo organico del personale femminile della carriera ausiliaria dell'Amministrazione provinciale delle dogane Numero Coeff. Qualifica dei posti - - - 151 Visitatrici doganali........................... 200 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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