Art. 13 · LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68

Art. 13

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68

In vigore dal 16 mar 1960
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.
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