Art. 1
LEGGE 1 febbraio 1960, n. 67
In vigore dal 16 mar 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, è dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio, ai fini della ammissione agli impieghi nella pubblica Amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 252, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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