Art. 4 · LEGGE 25 gennaio 1960, n. 8

Art. 4

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 8

In vigore dal 19 feb 1960
Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - TOGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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