Art. 9
LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4
In vigore dal 29 gen 1960
L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:
Art. 118. - "È abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.
Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui all'art. 22 della sopracitata legge n. 1407, e successive modificazioni, è concesso un aumento del trattamento medesimo, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, nella misura mensile di lire 1000, lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000, lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo che godano del sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o di 3ª classe.
Il trattamento previsto dall'art. 22 della citata legge n. 1407 e l'integrazione di cui al comma precedente, sono pure dovuti quando la inabilità di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato anteriormente al 1 luglio 1936, e dispensato dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità almeno venti anni di effettivo servizio.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato, con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo di trattamento di quiescenza.
Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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