Art. 7 · LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

Art. 7

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 29 gen 1960
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati nell' della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.
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