Art. 5 · LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

Art. 5

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 29 gen 1960
Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi di cui al precedente , dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilità dovuta a carico del Fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del Fondo predetto. Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Per il personale di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente , coperti da assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.
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