Art. 4 · LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

Art. 4

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 29 gen 1960
Il contributo di riscatto che nomi sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare. Per i riscatti di cui al primo comma del precedente è computato quanto l'interessato abbia già versato all'ex Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952. Per il personale già cessato dal servizio, il nuovo trattamento di quiescenza decorrerà dalla data di entrata, in vigore della presente legge e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve essere restituito al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
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