Art. 3
LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4
In vigore dal 13 apr 1963
La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all' deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla iscrizione al Fondo stesso.
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