Art. 16 · LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

Art. 16

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 29 gen 1960
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - SPATARO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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