Art. 14
LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4
In vigore dal 29 gen 1960
All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente per l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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