Art. 5 · LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Art. 5

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

In vigore dal 17 feb 1960
Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione e della integrazione di cui al comma primo, punto 1) del precedente . Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, in età inferiore ai 60 anni, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione corrisposta al dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare l'intero importo della pensione e della integrazione sopra indicate e di versare detto importo all'istituto nazionale della previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione. Qualora il titolare della pensione si rioccupi, prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al precedente comma, con guadagno continuativo e normale, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma primo, punto 1), lettera b) dell' della presente legge e viene ridotta, nella misura stabilita dall' della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione di cui ai comma primo, punto 1), lettera a) dello stesso . Il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge in età inferiore ai 60 anni, è tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'importo della quota di riduzione della pensione sopra indicata e l'intero importo della pensione integrativa. Egli deve provvedere a versare la somma complessiva, trattenuta sulla retribuzione del dipendente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditarla alla Gestione. Qualora il pensionato si rioccupi dopo il 60° anno di età, il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre, dalla retribuzione corrisposta ai dipendente, sia per la pensione dell'assicurazione obbligatoria che per quella integrativa a carico della Gestione, la quota di riduzione di cui all' della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Il datore di lavoro è tenuto a versare l'importo della trattenuta stessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditare alla Gestione speciale la quota di sua spettanza.
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