Art. 2 · LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

Art. 2

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

In vigore dal 17 feb 1960
È istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.
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