Art. 2 · LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3

Art. 2

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3

In vigore dal 11 feb 1960
All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;3#art-2