Art. 1
LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3
In vigore dal 12 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall' della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.
Storico versioni
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