Art. 32
Statuto

Art. 32

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In vigore dal 23 mar 1960
1. Il presente statuto sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese, il quale notificherà tale deposito a tutti gli altri Governi firmatari. 2. Lo statuto entrerà in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica. Il presente statuto, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, sarà depositato negli archivi del Governo lussemburghese, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente statuto. Fatto a Lussemburgo, il dodici aprile millenovecentocinquantasette. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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