Art. 24
Statuto

Art. 24

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In vigore dal 23 mar 1960
Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo: 1) di far conoscere alle autorità scolastiche i desideri dei genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola; 2) di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attività parascolastiche. L'Associazione che sarà stata riconosciuta, verrà periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-24